STATUTO

 

Articolo 1

È costituita nell’ambito territoriale della Regione Abruzzo “l’Associazione per la Promozione e la Tutela dei Diritti nell’Handicap”, comunemente indicata con la sigla “A.P.T.D.H.”.

Essa ha sede in L’Aquila, via Asmara nn. 38/40, Quartiere Valle Pretara.

La sua durata è illimitata.

 

SCOPI

Articolo 2

L’Associazione non ha scopo di lucro, essa si ispira ai principi della solidarietà umana ed al rispetto del valore della dignità insiti in ogni singola persona.

Ha come finalità:

1)      la promozione umana e civile dei portatori di handicap;

2)      la tutela dei loro interessi e diritti;

3)      l’inserimento e l’integrazione nel mondo della scuola, del lavoro e delle varie manifestazioni della vita sociale;

4)      l’assistenza e l’educazione per i più gravi, secondo le necessità individuali e delle loro famiglie.

Per la realizzazione degli scopi citati, l’Associazione si prefigge di svolgere le seguenti attività:

1)      suscitare e mantenere l’interesse pubblico sui problemi dei portatori di handicap, promuovendo incontri, dibattiti, conferenze e congressi, attività artistiche e culturali utilizzando i comuni mezzi di comunicazione e curando proprie pubblicazioni informative;

2)      promuovere e partecipare a studi, indagini e ricerche finalizzati all’individuazione dei problemi (prevenzione, cura e riabilitazione e modalità varie di intervento);

3)      stabilire rapporti di collaborazione con gli Enti Pubblici, Privati e forze sociali per la soluzione dei vari problemi;

4)      aderire alle organizzazioni locali, provinciali, regionali, nazionali che perseguono finalità analoghe;

5)      entrare a far parte di associazioni pubbliche e private che realizzano interventi sociali e sanitari a favore dei portatori di handicap;

6)      svolgere direttamente o indirettamente attività educative, formative, occupazionali e lavorative di assistenza, cura e riabilitazione, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con Enti competenti;

7)      promuovere ed organizzare attività e manifestazioni sportive per disabili e non, finalizzati sia all’avviamento che alla pratica degli sprts;

8)      intervenire presso i legislatori per far promuovere leggi e provvedimenti atti a migliorare le condizioni dei portatori di handicap;

9)      incoraggiare ed aiutare attivamente la preparazione di personale specializzato per la cura, l’educazione, l’assistenza e la riabilitazione dei disabili;

10)  ricevere donazioni e sottoscrizioni e raccogliere fondi da Enti Pubblici e Privati, destinando gli stessi ai fini dell’associazione.

 

SOCI

Articolo 3

Possono essere soci dell’Associazione le persone, di ambo i sessi, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

I soci si distinguono in:

A) FONDATORI;

B) ORDINARI;

C) ONORARI.

Sono Soci:

A)           FONDATORI: i promotori della presente iniziativa, elencati nell’atto costitutivo dell’Associazione.

B)           ORDINARI: i portatori di handicap ed i loro parenti, tutori o affilianti (anche persone giuridiche) dei ragazzi ed adulti disabili, i quali si impegnano a versare ogni anno la quota di iscrizione determinata dal Consiglio Direttivo, e tutti gli altri cittadini che si impegnano a pari diritti degli altri nel progresso dell’Associazione e versano la sopra detta quota.

C)           ONORARI: le persone fisiche o giuridiche che hanno reso servizio all’Associazione e si interessano o collaborano in qualunque modo alla sua vita.

I soci di cui alla lettera B) per l’iscrizione debbono inoltrare domanda al Consiglio Direttivo che la accetterà previo accertamento dei requisiti richiesti.

Perdono la qualità di Soci i dimissionari, coloro che non versano entro il prescritto termine il contributo e quelli che vengono espulsi per decisione motivata del Consiglio Direttivo.

Possono essere esentati dal pagamento della quota i soci che versano in particolari condizioni di disagio,

 

Articolo 4

Le cariche elettive dell’Associazione non sono retribuite, né cumulabili e sono riservate ai soci di cui alle lettere A) e B) dell’art. 3.

 

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Articolo 5

L’Associazione trae i mezzi finanziari per la propria attività dalle quote sociali, da contributi di persone fisiche e giuridiche, da lasciti, donazioni e liberalità e dai beni ad essa pervenuti a qualsiasi titolo.

L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre do ogni anno.

 

ORGANI SOCIALI

Articolo 6

Gli organi statutari dell’Associazione sono:

1)      l’Assemblea;

2)      il Presidente Onorario;

3)      il Presidente;

4)      il Vice Presidente;

5)      il Consiglio Direttivo;

6)      il Collegio dei Probiviri;

7)      il Collegio dei Revisori dei Conti.

 

L’ASSEMBLEA

Articolo 7

L’Assemblea è costituita dai soci di cui alle lettere A) e B) dell’art. 3 del presente Statuto, iscritti almeno due mesi prima della data di convocazione ed in regola con i versamenti.

All’Assemblea possono partecipare, ma senza diritto di voto, anche i soci di cui alla lettera C) dell’art. 3.

L’Assemblea dei Soci viene convocata in via Ordinaria entro il mese di marzo di ciascun anno ed in via straordinaria quando ne sia fatta scritta da almeno un terzo dei Soci, e tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo con avviso personale da inviare ai soci, almeno dieci giorni prima della data di convocazione e contenere l’ordine del giorno dei lavori.

Ogni socio che interviene ai lavori può possedere un numero di deleghe non superiore a due.

L’Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei Soci di cui all’art. 3, lettere A) e B); in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

L’Assemblea ha il compito di:

a) approvare le relazioni sull’attività dell’anno decorso, il bilancio preventivo e consuntivo, compilati a cura del Consiglio Direttivo e vistati dal Collegio dei Revisori dei Conti;

b) eleggere ogni tre anni i componenti il Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri;

c) esaminare e discutere il programma del nuovo anno, presentato dal Consiglio Direttivo, le iniziative che si intendono prendere per realizzare i fini sociali ed esprimere eventuali proposte da inserire sul programma di attività del nuovo anno;

d) deliberare le modifiche al presente statuto.

 

IL PRESIDENTE ONORARIO

Articolo 8

Il Presidente Onorario è il Sindaco pro-tempore della città dell’Aquila

 

IL PRESIDENTE

Articolo 9

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede il Consiglio Direttivo, vigila perché siano osservate le norme statutarie.

 

IL VICE PRESIDENTE

Articolo 10

Il Vice Presidente ha gli stessi doveri del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 11

Il Consiglio Direttivo si compone da 5 (cinque) a 11 (undici) membri eletti dall’Assemblea dei soci.

I Consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Almeno la metà più uno dei membri del Consiglio vengono scelti fra i Soci Fondatori, ove non possa essere raggiunto tale numero di Soci fondatori, si provvederà ad integrarlo procedendo all’elezione fra i portatori di handicap o loro familiari che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Il Consigliere decade dalla carica dopo 5 (cinque) assenze consecutive non giustificate.

Il Consigliere decaduto o dimissionario viene sostituito dal primo dei candidati non eletti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni tre mesi ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere che firma gli atti contabili congiuntamente al Presidente.

Il Consiglio Direttivo formula:

a) ogni anno il programma di attività che viene presentato all’Assemblea per l’approvazione;

b) provvede all’Amministrazione Ordinaria e Straordinaria dell’Associazione;

c) predispone il bilancio preventivo e consuntivo rimettendoli all’Assemblea dei Soci;

d) delibera, annualmente, sulla destinazione delle entrate eccedenti le necessità del normale funzionamento dell’Associazione, impegnandole per la creazione o il miglioramento delle strutture per i portatori di handicap;

e) delibera la nomina dei Soci Ordinari.

 

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 12

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri eletti ogni tre anni dall’Assemblea dei Soci, con il compito di comporre o di decidere eventuali controversie tra gli organi dell’Associazione.

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 13

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di un Presidente e due membri, nominati ogni tre anni dall’Assemblea.

Sono funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti:

a) verificare le scritture contabili e l’andamento amministrativo;

b) esaminare i bilanci, preventivo e consuntivo ed esprimere il loro parere.

 

SCOGLIMENTO

Articolo 14

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio, da effettuarsi a favore di Enti o Associazioni che perseguono attività similari.